Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti potranno compiere consultazioni, quando lo ritengano utile, al fine di assicurare la reciproca applicazione e l'osservanza dei principi e delle disposizioni della presente Convenzione. Tale consultazione potra' essere richiesta da ciascuna delle Parti Contraenti e dovra' svolgersi entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;513~art3 · fonte del testo