Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si impegnano a stabilire una stretta collaborazione fra gli uffici doganali posti alla frontiera comune, realizzando a tal fine:

  • a)speciali intese per armonizzare le attribuzioni e l'orario di lavoro dei rispettivi uffici;
  • b)adeguate misure, di carattere amministrativo, atte a facilitare il passaggio della frontiera comune, specie per quanto concerne le formalita' del controllo doganale;
  • c)una mutua assistenza per conseguire un piu' semplice e rapido svolgimento del controllo doganale sui viaggiatori e sulle merci e per impedire che persone, merci ed altri beni possano essere sottratti al controllo dei rispettivi servizi doganali.

Testo vigente dal 8 luglio 1967

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-19;512~art3 · fonte del testo