• 1)Lo Stato richiesto informera' lo Stato richiedente, per le vie previste all'articolo 24 delle disposizioni adottate a seguito della richiesta nonche' del risultato del procedimento penale, e, se e' il caso, vi alleghera' l'originale dell'atto giudiziale, la sua copia o fotocopia autenticata della sentenza definitiva.
  • 2)Gli eventuali diritti dello Stato richiesto o di una terza persona sugli oggetti consegnati rimarranno inalterati. Gli atti e gli oggetti consegnati saranno restituiti nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art39 · fonte del testo