• 1)Se il documento da notificare e' stato redatto nella lingua del Tribunale richiesto oppure ne e' stata allegata una traduzione in questa lingua, il Tribunale richiesto eseguira' la notifica applicando le proprie norme giuridiche.
  • 2)Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, il documento dovra' essere notificato al destinatario solo nel caso in cui egli lo accetti volontariamente.
  • 3)La traduzione menzionata al comma 1 deve essere effettuata da un organo autorizzato o da un traduttore giurato di una delle Parti Contraenti.
  • 4)Il Tribunale richiesto puo' eseguire la notifica, su richiesta del Tribunale richiedente, anche secondo la procedura speciale desiderata da quest'ultimo, se questa non e' contraria ai principi generali della legislazione dello Stato del Tribunale richiesto.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art27 · fonte del testo