Le Alte Parti Contraenti provvederanno affinche' agli emigranti, alle Cooperative ed agli enti di colonizzazione debitamente riconosciuti, vengano concesse facilitazioni di finanziamento da parte di organizzazioni creditizie. Paragrafo 1. - La concessione del finanziamento di cui al presente articolo sara' subordinata alla, previa approvazione del relativo piano da parte dell'ente finanziatore. Paragrafo 2. - Il Governo brasiliano esentera' da qualsiasi onere fiscale gli eventuali trasferimenti di fondi di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art32 · fonte del testo