Lo stabilimento dell'emigrante appartenente alle categorie c) e d), di cui all'articolo 6, sara' condizionato all'osservanza di quanto stabilito nell'articolo 22.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
Lo stabilimento dell'emigrante appartenente alle categorie c) e d), di cui all'articolo 6, sara' condizionato all'osservanza di quanto stabilito nell'articolo 22.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art25 · fonte del testo
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