• 1)Per il passaggio, le persone prese in consegna non necessitano ne' di un documento di viaggio valido per l'espatrio, ne' eventualmente di un visto.
  • 2)I beni e mezzi di prova sequestrati sono esenti da divieti e dalle limitazioni vigenti per il traffico delle merci transfrontaliero. Non si ricorre ad una procedura doganale formale.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art6 · fonte del testo