speciali

  • a)In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo e se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato D, puo' - a maggioranza ripartita dei due terzi - autorizzare la esportazione (qui di seguito denominata "esportazioni speciali") di una quantita' determinata di stagno oltre al tonnellaggio di esportazioni autorizzate di cui al paragrafo k) dell'articolo 33.
  • b)A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' sottoporre le esportazioni speciali alle condizioni che ritiene necessarie.
  • c)Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36 e le condizioni imposte dal Consiglio a norma del paragrafo b) del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando sono applicate le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33.
  • d)A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' modificare in qualsiasi momento le condizioni di cui all'Allegato D; resta inteso che detta modifica non deve pregiudicare nessuna delle operazioni effettuate da un paese in virtu' di una autorizzazione ricevuta, ne' le condizioni gia' imposte a norma del paragrafo b) del presente articolo.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art34 · fonte del testo