[1]1. Il presente Protocollo di accordo, che fara' parte integrante della Convenzione del 7 giugno 1972, sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i redditi realizzati nei periodi di imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento di cui al presente Protocollo di accordo, afferenti le imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti, possono essere presentate nel periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo di accordo o, se piu' favorevole, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

[2]In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo d'accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

[3]Fatto a Rabat il 28 maggio 1979 in due originali, in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di contestazione.

[4]Per il Regno del Marocco Per la Repubblica italiana Abdelkamel RERHAYE Francesco MEZZALAMA Ministro delle Finanze Ambasciatore d'Italia

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504~protocollo-aggiuntivo-art8 · fonte del testo