Il paragrafo 2 (a) dell'articolo 10 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "(a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi e' una societa' (escluse le societa' di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi".

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504~protocollo-aggiuntivo-art3 · fonte del testo