In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformita' con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonche' il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillita' degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art8 · fonte del testo