1. Ogni Parte contraente adottera' le necessarie misure affinche' siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonche' agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche. 3. Ogni Parte contraente promuovera' l'educazione nonche' la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessita' di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art3 · fonte del testo