1. - L'arresto provvisorio cessa se, nel termine di 21 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non ha ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti indicati all'articolo 7. 2. - La concessione della liberta' non osta ad un nuovo arresto ed all'estradizione se la domanda di estradizione pervenga successivamente.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art9 · fonte del testo