L'estradizione non e' concessa: (a) se il reato per il quale e' domandata e' considerato dallo Stato richiesto come consistente unicamente nella violazione di obblighi militari; (b) se il reato per il quale e' domandata e' stato commesso sul territorio dello Stato richiesto; (c) se il reato per il quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente e la legislazione dello Stato richiesto non autorizza il perseguimento dei reati della stessa natura commessi fuori dal proprio territorio; (d) se la persona di cui si tratta e' stata definitivamente giudicata nello Stato richiesto per il reato per il quale e' stata domandata l'estradizione; (e) se si e' verificata la prescrizione del reato o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto o dello Stato richiedente; (f) se e' stata concessa una amnistia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto; in quest'ultimo caso, tuttavia, alla condizione che il reato sia compreso fra quelli che possono essere puniti in tale Stato, qualora siano stati commessi fuori dal proprio territorio da uno straniero; (g) se per il reato per il quale l'estradizione e' domandata, la persona di cui si tratta e' sottoposta a procedimento penale nello Stato richiesto, o se le autorita' competenti di tale Stato hanno deciso di non instaurare procedimenti penali o di porre fine ai procedimenti che avessero instaurato per lo stesso reato; (h) se la persona richiesta e' stata definitivamente giudicata dalle autorita' di uno Stato terzo per il reato per il quale l'estradizione e' domandata.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art5 · fonte del testo