Salvo nel caso in cui l'interessato e' rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente, o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto e' necessario per consentire allo Stato richiedente di estradare ad uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art16 · fonte del testo