1. Ciascuna parte pubblica rapidamente, previa consultazione e preavviso adeguato, tutte le misure pertinenti di applicazione generale relative al presente accordo o che incidono sulla sua applicazione. 2. Quando la pubblicazione di cui al paragrafo 1 risulta impossibile, le informazioni del caso sono rese pubbliche con altri mezzi. 3. Ciascuna parte risponde rapidamente a ogni richiesta d'informazione specifica rivoltale dall'altra parte riguardante le misure di applicazione generale da essa adottate ai sensi del paragrafo I.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art6 · fonte del testo