[1]Riunioni e consultazioni

[2]1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, analizzare e migliorare la cooperazione. 2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Turchia.

Testo vigente dal 29 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-01-12;5~accordo-art7 · fonte del testo