1. Uno Stato parte puo' recedere dal presente Accordo indirizzando una notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, indicando i motivi del recesso. Il fatto di non indicare i motivi non pregiudica la validita' del recesso. Quest'ultimo ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, a meno che la notifica stessa non stabilisca una data successiva. 2. Il recesso non pregiudica in alcun modo il dovere di ogni Stato parte di soddisfare qualsiasi obbligo stabilito nel presente Accordo cui sarebbe tenuto ai sensi del diritto internazionale, indipendentemente da detto Accordo.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art46 · fonte del testo