di risolvere le controversie con mezzi pacifici Gli Stati hanno l'obbligo di risolvere le loro controversie per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione di arbitrato, di soluzione giudiziaria, di ricorso ad organismi o accordi regionali o con altri mezzi pacifici di loro scelta.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art27 · fonte del testo