delle organizzazioni e delle intese esistenti Gli Stati cooperano per potenziare le organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali esistenti, per migliorare la loro efficienza ai fini dell'adozione e dell'attuazione di misure di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art13 · fonte del testo