di dati 1. I dati raccolti dagli Stati di bandiera devono essere messi a disposizione degli altri Stati di bandiera e degli Stati costieri interessati, tramite le organizzazioni competenti o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali. Tali organizzazioni o intese raccolgono i dati che comunicheranno tempestivamente e nella forma convenuta, a tutti gli Stati interessati, secondo le modalita' e condizioni stabilite pur preservando la riservatezza dei dati non aggregati; per quanto possibile si dovranno mettere a punto sistemi di gestione delle banche dati che consentano di accedere agevolmente alle stesse. 2. A livello mondiale la raccolta e la divulgazione dei dati dovrebbe aver luogo tramite l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Qualora non esistano organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, la FAO potrebbe anche incaricarsi della raccolta e della divulgazione di dati a livello sub-regionale o regionale con l'accordo degli Stati interessati.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~annesso-i-art7 · fonte del testo