1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 1022 dello stesso stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~art3 · fonte del testo