1. Ogni Stato contraente puo' in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo, mediante notifica da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 3. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad essere applicato per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite conformemente alle disposizioni della Convenzione o del presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto. 4. La denuncia della Convenzione comporta di diritto la denuncia del presente Protocollo.

Testo vigente dal 15 aprile 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-03-29;49~protocollo-addizionale-art8 · fonte del testo