Articolo XIII Controversie 1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non potranno essere composte tramite negoziati diretti saranno composte esclusivamente attraverso i canali diplomatici fra l'Albania e le Nazioni partecipanti, tranne nel caso in cui diversamente concordato. 2. Le controversie relative alle condizioni di impiego e di servizio del personale assunto localmente saranno composte in base alle procedure amministrative che saranno predisposte dal Comandante della Forza FMP e dalle Autorita' albanesi.

Testo vigente dal 9 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-24;49~accordo-artxiii · fonte del testo