[1](1) Il presente Accordo e l'intesa integrativa contestualmente stipulata con uno Scambio di Note, che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso, entreranno in vigore non appena ciascuno dei due Governi avra' notificato all'altro che sono stati soddisfatti gli adempimenti previsti dalle rispettive legislazioni. (2) Questo Accordo viene stipulato per la durata di cinque anni. Successivamente viene prolungato tacitamente di due anni in due anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una Parte contraente con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn il 20 settembre 1993, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Federale di Germania

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;49~accordo-art6 · fonte del testo