• 1)In qualsiasi controversia sorta fra cittadini di differenti Parti Contraenti a proposito di un danno causato a strumenti o a battelli, a seguito di aggrovigliamento di strumenti, e in mancanza di accordo fra le Parti Contraenti circa il regolamento di tale controversia, si applichera' la procedura seguente: A richiesta della Parte Contraente di cui il querelante ha la nazionalita', ciascuna delle Parti Contraenti interessate designa una commissione d'inchiesta o una qualsiasi altra autorita' competente per istruire il reclamo. Dette commissioni o altre autorita' esaminano i fatti e cercano di addivenire a una composizione.
  • 2)Tali disposizioni non pregiudicano i diritti dei querelanti di intentare una loro azione per risarcimento danni attraverso le vie ordinarie del diritto.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art7 · fonte del testo