Le reti, le lenze e altri strumenti posti in mare, nonche' le reti o le lenze derivanti devono essere contrassegnati in modo da segnalare la loro posizione e la loro estensione. Il contrassegno deve essere conforme alle disposizioni dell'Allegato IV della presente Convenzione.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art5 · fonte del testo