Le Parti Contraenti notificheranno al Governo depositario i nomi delle autorita' competenti che esse hanno designato in applicazione delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Il Governo depositario informera' le Parti Contraenti di tutte queste notifiche.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art12 · fonte del testo