Le disposizioni della presente Convenzione non avranno alcun effetto sull'applicazione dei Trattati sul diritto di asilo, in vigore alla data di adozione della presente Convenzione, esistenti tra Stati che siano Parti di tali Trattati; ma uno Stato Parte della presente Convenzione non puo' invocare tali Trattati nei confronti di un altro Stato Parte della presente Convenzione che non sia parte di tali Trattati.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485~art12 · fonte del testo