Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllera' se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell'articolo 14 della convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~art8 · fonte del testo