[1]Art. XVI Composizione delle controversie

[2]A. I Membri dovranno comporre qualsiasi controversia tra loro in relazione all'interpretazione o all'applicazione di questo Statuto con mezzi pacifici, in conformita' all'articolo 2 paragrafo 3 dello Statuto delle Nazioni Unite e, a questo scopo, dovranno ricercare una soluzione tramite i mezzi di cui all'articolo 33 paragrafo I dello Statuto delle Nazioni Unite. B. Il Consiglio puo' contribuire alla composizione di una controversia in qualsiasi modalita' ritenga appropriata, inclusa l'offerta della propria assistenza, l'invito ai Membri coinvolti ad avviare una procedura di composizione a loro scelta e la raccomandazione di un limite di tempo per qualsiasi procedura concordata.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artxvi · fonte del testo