[1]Art. V Programma di lavoro e progetti

[2]A. L'Agenzia dovra' svolgere le proprie attivita' sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall'Assemblea. B. L'Agenzia puo', in aggiunta al proprio programma di lavoro, previa consultazione dei Membri e, in caso di disaccordo, previa approvazione dell'Assemblea, svolgere progetti avviati e finanziati dai Membri, a condizione di disporre delle risorse non finanziarie necessarie.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artv · fonte del testo