All'articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresi' alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche' protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi". All'articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e l'accertamento del contenuto";
  • b)al comma 3, primo periodo, le parole: "lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza" sono sostituite dalle seguenti: "lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica," e dopo le parole: "servizio postale" sono inserite le seguenti: ", telegrafico, telematico o di telecomunicazione". All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresi', le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'".

Testo vigente dal 4 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;48~art9 · fonte del testo