1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista che e' o era precedentemente un residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale riceve in corrispettivo di servizi temporanei resi in detto altro Stato, non sono imponibili nell'altro Stato a condizione che detti servizi siano connessi con detti studi o formazione professionale oppure che le remunerazioni di tali servizi siano necessari per integrare le risorse a lui disponibili ai fini del suo mantenimento.

Testo vigente dal 25 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48~art22 · fonte del testo