parti istituiranno un Comitato Misto Consultivo che assicuri l'esecuzione del presente Accordo. I suoi compiti includeranno i seguenti punti: 1. Attivita' di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento; 2. Attivita' di carattere tecnico-amministrativo che includeranno: a - valutazione e promozione in generale della cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi; b - esame per le attivita' di competenza, dei problemi importanti e delle divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proposizione di soluzioni adeguate; quando necessario il Comitato potra' richiedere l'aiuto di esperti; c - individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione; d - facilitazione delle attivita', dei rapporti, delle forniture e/o degli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre; e - definizione dell'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione; f - sottoposizione all'esame delle rispettive Autorita' nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo. Il Comitato si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;48~accordo-art2 · fonte del testo