Alle intese amministrative di cui all'articolo 13 della convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede il Ministero della sanita', sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;48~art3 · fonte del testo