[1]1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. Esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica.

[2]Fatto a Roma il 21/12/91

[3]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di San Marino

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;48~accordo-art12 · fonte del testo