1. Se l'ammissione temporanea e' subordinata ad una autorizzazione preliminare, quest'ultima dovra' essere concessa dall'Ufficio doganale competente nei piu' brevi termini possibili. 2. Se, in casi eccezionali, e' richiesta un'autorizzazione diversa da quella doganale, essa sara' concessa nei piu' brevi termini possibili.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art16 · fonte del testo