1. La riscossione dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a norma del presente allegato e' effettuata dall'autorita' competente a regime appurato. 2. Quando, conformemente all'articolo 13 della presente convenzione, l'appuramento dell'ammissione temporanea e' operato con l'immissione in consumo delle merci, l'importo dei dati e delle tasse all'importazione eventualmente gia' riscosso a titolo della sospensione parziale deve essere detratto dall'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da pagare a titolo di immissione in consumo.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-e-art7 · fonte del testo