ANNESSO D ANNESSO RELATIVO AGLI ANIMALI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:

  • a)"animali": gli animali vivi di qualsiasi specie;
  • b)"zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione e' stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici;
  • c)"frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera;
  • d)"traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-d-art1 · fonte del testo