1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso, il materiale professionale:

  • a)deve essere di proprieta' di una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea;
  • b)deve essere importato da una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea;
  • c)deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si reca nel territorio di ammissione temporanea o secondo le sue direttive. 2. Il paragrafo 1 c) di cui sopra non e' applicabile al materiale importato in vista della realizzazione di un film, di un programma di televisione o di un'opera audiovisiva, in esecuzione di un contratto di co-produzione di cui sarebbe Parte una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea ed approvato dalle autorita' competenti di questo territorio nel quadro di un accordo inter- governativo di co-produzione. 3. Il materiale cinematografico di stampa, radio e televisione non puo' essere oggetto di un contratto di noleggio o analogo contratto eventualmente stipulato da persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea, rimanendo inteso che tale condizione non e' applicabile in caso di realizzazione di programmi comuni di trasmissioni radio o televisive.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-2-art3 · fonte del testo