1. A condizioni e garanzie da essa determinate, ciascuna Parte contraente potra' abilitare associazioni garanti a garantire ed a rilasciare titoli di ammissione temporanea sia direttamente sia tramite associazioni emittenti. 2. Un'associazione garante potra' essere abilitata da una Parte contraente solo se la sua garanzia si estende alle responsabilita' incorse da tale Parte in occasione di operazioni effettuate con la copertura di titoli di ammissione temporanea rilasciati da associazioni emittenti corrispondenti.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art4 · fonte del testo