ammessi in franchigia del dazio di importazione, e senza essere soggetti ad alcun divieto o restrizione d'importazione, i titoli di ammissione temporanea o le parti di questi titoli rilasciate o destinati ad essere rilasciate nel territorio d'importazione di tali titoli, e che sono spedite alle associazioni emittenti da una associazione garante, da un'organizzazione internazionale o dalle autorita' doganali di una Parte contraente. Analoghe agevolazioni sono concesse per quanto riguarda l'esportazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art17 · fonte del testo