caso di distruzione, di perdita o di furto di un titolo di ammissione temporanea relativo a merci (mezzi di trasporto compresi) che si trovano nel territorio di una delle Parti contraenti, le autorita' doganali di tale Parte contraente accettano, a richiesta dell'Associazione emittente e sotto riserva delle condizioni prescritte da tali autorita', un titolo di sostituzione la cui validita' scade alla stessa data di quella del titolo sostituito.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art13 · fonte del testo