- Risarcimento per danni o perdite Nel caso in cui gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente dovessero subire perdite o danni a causa di guerra, conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi simili, agli investitori dovra' essere riservato da parte di quest'ultima Parte Contraente un trattamento, ai fini del risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;478~accordo-art4 · fonte del testo