OPERATIVI Al fine di agevolare i servizi di trasporto internazionale combinato sulla rete di trasporto internazionale combinato, le Parti contraenti adotteranno adeguati provvedimenti al fine di poter applicare i parametri di prestazione e le norme minime applicabili ai treni di trasporto combinato ed alle installazioni connesse di cui all'Annesso IV al presente Accordo.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;478~accordo-art4 · fonte del testo