Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduce e meno di otto per un qualsiasi periodo di dodici mesi di fila, il presente Accordo cessera' di avere effetto dodici mesi dopo la data alla quale l'ottavo Stato avra' cessato di essere Parte contraente di detto Accordo.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;478~accordo-art19 · fonte del testo