1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorita' competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, e riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all'Art. 17, lettera c, sono stati prestati. 2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identita' e le funzioni dell'autorita' o delle autorita' che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresi', qualsiasi modifica nella designazione di queste autorita'.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art23 · fonte del testo