[1]ARTICOLO XXIV 1 - Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo che le parti contraenti si siano notificate, per via diplomatica, l'esecuzione delle procedure previste, conformemente alle proprie disposizioni costituzionali. 2 - Il presente Accordo sara' valido per un anno. In seguito sara' rinnovato annualmente per tacito accordo, salvo comunicazione, dell'una delle Parti contraenti, da notificare al piu' tardi sei mesi prima della scadenza del periodo in corso. Fatto a Tunisi, il 28. 11. 1990 in tre originali, di cui uno in lingua araba, uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, il testo francese fa fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica tunisina Repubblica Italiana

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxxiv · fonte del testo