1. Le somme che uno studente o un apprendista il qual e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 2. Il reddito che uno studente, un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di attivita' svolte in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non e' imponibile in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalita', purche' il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;474~accordo-art21 · fonte del testo